Nuova Direttiva UE sui pacchetti e i servizi turistici collegati

Nuova Direttiva UE sui pacchetti e i servizi turistici collegati

29-06-2018


Dal 1° di luglio entra in vigore il nuovo contratto di viaggio, le associazioni di categoria si stanno muovendo per fornire un modello condiviso.

La rivoluzione dei Contratti di Viaggio

ll 06/06/2018 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legislativo di Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. 

Dal 1° luglio entra quindi in vigore la Direttiva Ue 2015/2302 sui pacchetti e i servizi turistici collegati introducendo un nuovo contratto di viaggio che prevede, oltre agli altri moduli, un modulo informativo standard. Tale allegato deve essere pertinente alla tipologia di accordo e non è modificabile, perché predisposto in modo uniforme dall’Unione europea.

Come recepire la nuova Direttiva UE?

Le associazioni di categoria stanno lavorando alla preparazione di un modello contrattuale di supporto, disponibile online o nelle proprie segreterie di riferimento.  Non è escluso un accordo tra le varie associazioni, un modello unico e condiviso .

Anche noi stiamo adeguando il software eAgency 

Cosa cambia?

 

  • ampliata la nozione di pacchetto turistico (combinazione di almeno due tipologie di servizio), includendo adesso anche i pacchetti venduti online, quelli su misura e dinamici
  • sono considerati i contratti separati con singoli fornitori acquistati in un unico punto vendita oppure offerti a un prezzo forfettario e/o pubblicizzati come pacchetto e combinati entro 24 ore (Esclusi dalla disciplina, invece, le combinazioni in cui i servizi risultano inferiori al 25% del costo totale )
  • organizzatore e venditore devono fornire ai viaggiatori un modulo informativo e i dettagli sul servizio offerto (dalla lingua all’idoneità per disabili)
  • riconosciuti più diritti ai viaggiatori in caso di recesso, ad esempio per l’aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% (prima la soglia era fissata al 10%)
  • l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore causa l’inesatta esecuzione del pacchetto: è garantita una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto
  • organizzatori e venditori è prevista l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e sono rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento.
  • introduzione dei “servizi turistici collegati”, che non costituiscono un pacchetto e comportano la conclusione di contratti distinti. A tali servizi sono estese le misure di protezione per insolvenza o fallimento
  • sono previste sanzioni da 1000 a 20mila euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, fino alla sospensione dell’attività da 15 giorni a tre mesi, con la cessazione dell’attività che può scattare per recidiva reiterazione. 

 

Come recepire la Direttiva UE?

Il contratto di viaggio è stato totalmente rivisto dalle varie associazioni di categoria e pubblicato il 28/06/18, da Fiavet e FTO, con due bozze diverse tra loro. Il contratto pubblicato è quello relativo alle agenzie intermediarie di pacchetti turistici; per i Tour operator è ancora in via di definizione.

Per quanto riguarda l'aggiornamento del modulo di contratto su eAgency, siamo in contatto diretto con le Associazioni e stiamo già lavorando alla nuova modulistica.

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